Republike Slovenije
Janko S. Stušek l. r.
Za Vlado
Italijanske republike
Andrea Michele Lusa l. r.
Il Governo della Repubblica di Slovenia e
il Governo della Repubblica Italiana,
in conformità ai principi umanitari ed alle pertinenti norme delle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del Protocollo integrativo n. 1 per la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e nell’intento di pervenire ad una sistemazione definitiva e razionale della materia riguardante i cimiteri di guerra, le tombe individuali, le sepolture individuali e collettive e i monumenti commemorativi eretti in memoria delle persone che, secondo l’ordinamento sloveno, potrebbero essere riconosciute come veterani o vittime civili di guerra, sul territorio della Republica Italiana, nonchč i cimiteri di guerra, le tombe individuali, le sepolture individuali e collettive e i monumenti commemorativi eretti in memoria di soldati italiani e vittime civili di guerra sul territorio della Repubblica di Slovenia, secondo l’ordinamento italiano, nel contesto del presente accordo, denominati vittime di guerra,
convengono quanto segue:
Articolo 1
Il Governo della Repubblica di Slovenia ed il Governo della Repubblica Italiana – nel contesto del presente accordo denominati Parti contraenti – concordano nell’assicurare la tutela permanente dei cimiteri di guerra, tombe individuali, sepolture individuali e collettive e monumenti commemorativi – nel contesto denominati sepolture di guerra – situati sul proprio territorio nazionale.
Articolo 2
Le Parti contraenti si impegnano a scambiarsi informazioni tramite gli organi competenti e ad aituarsi a vicenda a raccogliere i dati riguardanti le sepolture di guerra.
Articolo 3
Ciascuna delle Parti contraenti cura, a sue spese, la manutenzione delle sepolture di guerra dove giacciono le proprie vittime di guerra.
Articolo 4
Le Parti contraenti sono esenti dall’obbligo di provvedere al pagamento dell’affitto per le sepolture di guerra situate sul territorio dell’altro Stato.
Le spese di gestione sono a carico della Parte contraente che si assume la manutenzione delle sepolture di guerra interessate.
Articolo 5
Qualora una delle Parti contraenti ritenesse oppurtuno sistemare la sepoltura di guerra oppure esumare e traslare i Resti mortali di vittime di guerra dalle sepolture di guerra situate sul territorio dell’altro Stato, richiederà all’altra Parte contraente la relativa autorizzazione.
L’altra Parte contraente può autorizzare l’esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, dopo il preventivo consenso sul progetto inerente alla sistemazione e all’esecuzione dei lavori in causa.
Le spese sono a carico della Parte contraente she ha chiesto la sistemazione della sepoltura di guerra, l’esumazione e la traslazione dei Resti mortali delle vittime di guerra.
Articolo 6
Nel caso in cui una delle Parti contraenti rilevasse che la traslazione dei Resti mortali delle vittime di guerra, sepolti sul proprio territorio nazionale, è di proprio pubblico interesse, essa si prenderà cura dell’esumazione e traslazione dei Resti mortali delle vittime di guerra e di sistemare la nuova sepoltura di guerra a proprie spese.
La Parte contraente in oggetto ha il dovere di informare l’altra Parte contraente in merito all’esumazione e traslazione delle vittime di guerra prima dell’esecuzione dei lavori, proponendo all’accettazione dell’altra Parte un’altra ubicazione insieme con il progetto della nuova sistemazione della sepoltura di guerra.
Articolo 7
Qualora una delle due Parti contraenti rinvenisse, nel corso dei lavori infrastrutturali o a carattere urbanistico, i Resti mortali di vittime di guerra dell’altra Parte contraente dovrà darne immediata comunicazione a quest’ultima e potrà autorizzarne l’esumazione e la traslazione ovvero la sistemazione delle sepolture di guerra in altro luogo a sue spese, in armonia con il contenuto dell’articolo 5.
Qualora non fosse possibile procedere all’esumazione di Resti mortali delle vittime di guerra per effetto di sopravvenuti cambiamenti infrastrutturali e/o urbanistici, la Parte contraente sul cui territorio nazionale è situata la sepoltura di guerra può autorizzare, su richiesta dell’altra Parte contraente, la collocazione di un monumento commemorativo dignitoso, ben adatto al luogo in cui sarà posto. La Parte contraente sul cui territorio sono situate le sepolture di guerra, assicurerà un’ubicazione, sul luogo, adatta ad un monumento in memoria delle vittime di guerra.
Articolo 8
Le richieste di esumazione e traslazione di Resti mortali di vittime di guerra da uno Stato all’altro, rivolte a nome di singole persone da una Parte all’altra Parte contraente, saranno regolate secondo le disposizioni di legge in vigore presso lo Stato interpellato. Quest’ultimo dovrà dar corso alle richieste in armonia con le disposizioni del presente Accordo.
Articolo 9
La Parte contraente che si assume la manutenzione e la sistemazione delle sepolture di guerra, dove si trovano anche i Resti Mortali di vittime di guerra di terzi Stati o dell’altro Stato contraente, risolverà i casi riguardanti le eventuali esumazioni e traslazioni dei Resti mortali di queste vittime di guerra e anche quelli riguardanti la gestione e la manutenzione delle sepolture di guerra unitamente al terzo Stato direttamente interessato oppure assieme con l’altro Stato contraente.
Articolo 10
L’esumazione e la traslazione dei Resti mortali delle vittime di guerra vengono condotte e sorvegliate da un’apposita Commissione permanente in cui sono nominati, da parte degli organi autorizzati, tre membri per ogni Parte contraente. La Commissione è presieduta da uno dei suoi membri nominato dalla Parte contraente sul cui territorio viene effettuata l’esumazione e la traslazione.
Per ogni esumazione e traslazione dei Resti mortali delle vittime di guerra viene redatto un verbale in cui vengono indicati l’ora e la data dell’esumazione e della traslazione, la posizione della sepoltura di guerra, l’ubicazione della tomba in cui sono state traslate le vittime di guerra, i loro dati anagrafici, i segni di identificazione, l’eventuale testo della piastrina di riconoscimento ed eventuali altri dati decisi dalla Commissione.
L’esumazione e la traslazione vengono eseguite dalle persone indicate dalla Commissione.
Articolo 11
Ciascuna Parte contraente può autorizzare una persona fisica oppure giuridica ed effettuare l’esumazione e la traslazione ed a prendersi cura della sistemazione, della manutenzione delle sepolture di guerra, previa comunicazione all’altra Parte contraente della decisione presa.
Articolo 12
Le Parti contraenti forniranno alla persona fisica oppure giuridica autorizzata, di cui al precedente articolo, tutto l’appoggio in loro facoltà durante l’esercizio delle attività previste dal presente accordo e la collaborazione da parte degli organi statali e di altre istituzioni.
Articolo 13
Per i lavori di esumazione e traslazione dei Resti mortali delle vittime di guerra e per la sistemazione e la manutenzione delle sepolture di guerra la persona fisica ovvero giuridica autorizzata, di cui all’articolo 11 del presente accordo, ingaggerà sopratutto personale del luogo e fruirà dei materiali alle condizioni d’uso della libera concorrenza.
Per gli specialisti ingaggiati dalla persona fisica ovvero giuridica autorizzata di cui all’articolo 11 del presente accordo non occorre rilasciare alcun permesso di lavoro.
I materiali, le attrezzature e le apparecchiature – nel contesto del presente accordo denominati merci – destinati all’opera di esumazione e di traslazione dei Resti mortali delle vittime di guerra, oppure alla sistemazione ed alla manutenzione delle sepolture di guerra, possono essere temporaneamente importati nello Stato contraente sul cui territorio i lavori vengono svolti, nel caso in cui i prezzi delle merci in questione ivi non fossero concorrenziali.
Le merci temporaneamente importate vengono, all’atto dell’inoltro nello Stato contraente, munite dell’annotazione doganale “importazione-esportazione”, alla condizione che, una volta completati i lavori, esse vengano riesportate.
Le merci importate alle condizioni di cui al terzo comma del presente articolo sono, in conformità ai regolamenti dello Stato contraente sul cui territorio vengono svolti i lavori, esenti dal pagamento di qualsiasi onere.
Le merci, di cui ai commi terzo e quinto del presente articolo, devono durante l’importazione, essere corredate da un elenco particolareggiato e da una dichiarazione in cui la persona autorizzata dallo Stato contraente importatore dichiara di utilizzare le sovraindicate merci esclusivamente ai fini di cui al presente accordo.
Articolo 14
La persona fisica ovvero giuridica autorizzata, di cui all’articolo 11 del presente accordo, è tenuta a rispettare, durante l’esumazione e la traslazione dei Resti mortali delle vittime di guerra e durante la sistemazione e la manutenzione delle sepolture di guerra, i pertinenti regolamenti dello Stato contraente sul cui territorio i lavori in questione vengono svolti.
Articolo 15
Le Parti contraenti concordano che la Commissione di cui all’articolo 10 del presente accordo sia competente anche per la risoluzione di eventuali divergenze in merito all’interpretazione e all’applicazione del presente accordo.
Articolo 16
Il presente accordo entrerà in vigore il giorno dell’ultima notifica sul completamento della procedura di applicazione prevista dall’ordinamento interno delle Parti contraenti e rimarrà in vigore fino a quando, con un periodo di preavviso di un anno, esso non sarà disdetto per iscritto da una delle Parti contraenti.
Il presente accordo è stato redato a Lubiana addě 29 ottobre 1996 in due originali in lingua slovena e in lingua italiana, ambedue i testi facenti ugualmente fede.
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