Republike Slovenije
Lojze Marinček l. r.
Za Vlado
Republike Italije
Lamberto Dini l. r.
Il Governo della Repubblica di Slovenia ed il Governo della Repubblica Italiana, indicati in seguito come le “Parti Contraenti”:
Considerando che la cooperazione scientifica e tecnologica costituisce una delle più importanti componenti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilità;
Considerando l’esperienza positiva delle relazioni scientifiche e tecnologiche in atto tra i due Paesi e riconoscendo la necessità di una loro espansione;
Tenendo conto dei ritmi di sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e dell’internazionalizzazione della scienza e della tecnologia;
Desiderando svolgere la cooperazione bilaterale nel campo della scienza e della tecnologia in sintonia con le nuove condizioni politiche, economiche e sociali, collegate in particolare alle riforme nella Repubblica di Slovenia ed ai processi di integrazione internazionali;
Riconoscendo l’importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti italo-sloveni in tutti i settori della scienza e della tecnologia;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Le Parti Contraenti favoriranno, conformemente alle rispettive legislazioni ed ai loro obblighi derivanti da Accordi e Convenzioni internazionali da esse stipulati o da Intese internazionali di cui esse sono parte, lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su base paritaria e di reciproco vantaggio.
Articolo 2
Le Parti Contraenti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione, prevista dall’Articolo 1 del presente Accordo, con particolare riguardo ai seguenti settori, tenuto conto delle priorità dei due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia:
– Ricerche fondamentali ed applicate;
– Ricerche industriali ed innovazioni tecnologiche.
Le Parti Contraenti attribuiranno inoltre particolare importanza ai settori delle scienze agrarie, della protezione ambientale e dell’ecologia.
Articolo 3
Le Parti Contraenti favoriranno, dove necessario, l’instaurazione di rapporti tecnologico – scientifici diretti e la stipula di intese specifiche tra Ministeri ed enti, Università, centri ed istituti di ricerca, associazioni scientifiche ed industriali, imprese, società, altre persone giuridiche e fisiche di entrambi i Paesi. Dette intese definiranno le tematiche, le procedure, le condizioni finanziarie ed altre questioni riguardanti la cooperazione.
Articolo 4
La cooperazione scientifica e tecnologica nell’ambito del presente Accordo sarà soggetta alla disponibilità di risorse e potrà essere attuata nelle seguenti forme:
– Scambio di esperti;
– Scambio di informazioni tecnologico-scientifiche;
– Trasferimento di conoscenze ed esperienze tecnologico-scientifiche;
– Progetti di ricerca tecnologico-scientifica ed altre attività comuni;
– Costituzione di centri comuni di ricerca, di laboratori e di gruppi di ricerca, ecc;
– Organizzazione di seminari, simposi, e conferenze-esposizioni nei settori di reciproco interesse;
– Ogni altra forma di cooperazione che verrà concordata in futuro dalle Parti Contraenti.
Le attività di cooperazione scientifica e tecnologica nell’ambito del presente Accordo saranno condotte ed attuate in conformità con le leggi ed altre prescrizioni e procedure in vigore in entrambi i Paesi e con gli obblighi derivanti da Accordi e Convenzioni internazionali da esse stipulati o da Intese internazionali di cui esse sono parte.
Articolo 5
Le Parti Contraenti favoriranno i progetti congiunti che potrebbero essere inseriti nei programmi europei ed internazionali in futuro e la più attiva partecipazione degli scienziati e degli esperti dei due Paesi alla loro attuazione.
Articolo 6
Le disposizioni sulla proprietà intellettuale, creata o trasferita nel corso della cooperazione nel quadro del presente Accordo, sono contenute nell’Allegato, il quale costituisce parte integrante del presente Accordo.
Articolo 7
La Parte slovena nomina il Ministero per la Scienza e la Tecnologia e la Parte italiana nomina il Ministero degli Affari Esteri quali rispettivi organi coordinatori dell’attuazione del presente Accordo a livello nazionale.
Articolo 8
Al fine di attuare il presente Accordo e di verificare l’andamento della sua applicazione, gli organi coordinatori indicati all’articolo 7 istituiranno una Commissione Mista per la collaborazione scientifica e tecnologica i cui compiti saranno:
– la creazione della condizioni più favorevoli per l’attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica;
– la individuazione delle priorità nelle attività di cooperazione tecnologico-scientifica tra i due Paesi;
– la valutazione dello stato e delle prospettive della cooperazione scientifica e tecnologica e l’elaborazione di raccomandazioni relative al perfezionamento dei meccanismi per la sua attuazione.
La Commissione Mista approverà un regolamento della propria attività e procedure.
La Commissione Mista terrà le sessioni alternativamente nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica Italiana in date da concordare per le vie diplomatiche.
Nei periodi fra le sessioni i Co-presidenti della Commissione Mista o i loro rappresentanti potranno incontrarsi, qualora necessario, per esaminare i problemi connessi all’attuazione del presente Accordo e per scambiarsi informazioni sull’andamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse.
La Commissione Mista potrà istituire, se necessario, Gruppi di lavoro temporanei per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica, nonchč invitare esperti per studiare ed esaminare problemi specifici e per elaborare raccomandazioni al riguardo.
Articolo 9
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.
Articolo 10
Le controversie relative alla attuazione o all’interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via negoziale tra le Parti Contraenti.
Articolo 11
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell’ultima notifica scritta delle Parti Contraenti sull’adempimento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.
L’Accordo resterà in vigore per tre anni e sarà tacitamente rinnovato per altri tre anni successivi.
Resta salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciare per iscritto l’Accordo con un preavviso di sei mesi.
La cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguirà fino al loro completamento secondo le modalità concordate.
La cessazione della validità del presente Accordo o la sua revisione, non preguidicheranno alcun diritto ed impegno acquisito o sorto in conformità ad intese, stipulate tra organismi delle Parti contraenti nell’ambito del presente Accordo.
Articolo 12
Alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica Italiana cesserà la validità dell’Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e il Governo della Repubblica Italiana, sottoscritto in Roma il giorno 10 luglio 1980.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Ljubljana il 4. 2. 1998, in due originali, nelle lingue Slovena e Italiana, i due testi facenti ugualmente fede.
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Allegato
Proprietà intellettuale
Ai sensi dell’Articolo 6 del presente Accordo:
Le Parti Contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata nell’ambito dell’Accordo e dei protocolli esecutivi del medesimo.
Il trattamento della proprietà intellettuale risultante dalle attività di cooperazione condotte nel quadro dell’Accordo sarà regolato dalle intese fra gli Enti di ricerca delle Parti che dovranno garantire un’adeguata ed efficace protezione della proprietà intellettuale. Le Parti della ricerca diverranno possessori in comune della proprietà intellettuale risultante dalla cooperazione attuata nel quadro dell’Accordo.
Le informazioni scientifiche e tecnologiche non soggette a diritto di proprietà, derivanti dalle attività condotte nel quadro dell’Accordo, saranno a disposizione di entrambe le Parti della ricerca e non saranno divulgate a terzi senza il consenso preventivo della Parte che fornisce le informazioni. Se necessario, tali informazioni potranno essere messe a disposizione dei terzi, a meno che non sia per iscritto convenuto altrimenti dalle Parti della ricerca.
Le Parti Contraenti convengono di notificarsi tempestivamente ogni modifica della regolamentazione riguardante la proprietà intellettuale, in particolare per quanto concerne le invenzioni, i modelli industriali, le nuove varietà vegetali, le opere tutelate dal diritto d’autore e faranno il possibile per assicurare la protezione tempestiva della proprietà intellettuale in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti.