Il Governo della Repubblica di Slovenia ed il Governo della Repubblica Italiana, chiamati in seguito Parti Contraenti:
– consapevoli dei rapporti amichevoli fra i due Paesi;
– a conferma del loro desiderio di rafforzare la cooperazione di polizia, in particolare in prossimità della frontiera comune, allo scopo di salvaguardare l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale e per combattere efficacemente i flussi di immigrazione clandestina nonchè la criminalità transfrontaliera;
– nello spirito del processo di integrazione europea;
– nel richiamare l’Accordo fra l’allora Republica Socialista Federativa di Jugoslavia e la Repubblica Italiana per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi tra le aree limitrofe, firmato il 15 maggio 1982, cui la Repubblica di Slovenia ha succeduto attraverso lo scambio di note del 31 luglio 1992;
– nel richiamare l’Accordo di cooperazione tra il Ministro dell’Interno della Repubblica di Slovenia ed il Ministro dell’Interno della Repubblica Italiana, nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, firmato il 28 maggio 1993;
– nell’intento di conferire pratica attuazione all’Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica Italiana sulla Riammissione delle persone alla frontiera, firmato il 3 settembre 1996;
convengono:
TITOLO I
Cooperazione di polizia in generale
Art. 1
Cooperazione di polizia
Con il presente Accordo le Parti Contraenti si impegnano a compiere ogni attività per intensificare la cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e della repressione di tutti i reati, con particolare riferimento alla lotta contro l’immigrazione illegale ed alle organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Art. 2
Organi centrali
1. Gli Organi centrali competenti in materia di cooperazione di polizia sono:
a) per la Repubblica di Slovenia:
– il Ministero dell’Interno – Amministrazione Generale di Polizia;
b) per la Repubblica Italiana:
– il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
2. Gli Uffici di cui al comma 1 saranno qui di seguito indicati come Organi centrali.
Art. 3
Competenze degli Organi centrali
1. Ai fini della salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale, nonchè per la prevenzione e la repressione di tutti i reati, gli Organi centrali, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e fermo restando quanto già stabilito dagli accordi internazionali di cui le Parti Contraenti sono firmatarie, collaborano direttamente tra loro, prestandosi reciproca assistenza e procedendo allo scambio di tute le notizie e le informazioni ritenute utili.
2. Gli Organi centrali autorizzano le forme di cooperazione di polizia previste dalle intese amministrative per l’attuazione del presente Accordo.
Art. 4
Protezione dei dati
Lo scambio di dati ed informazioni previsto dal presente Accordo potrà aver luogo solo in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto delle norme di diritto internazionale vigenti.
Art. 5
Distacco di Funzionari di collegamento
1. Ciascuna Parte Contraente puň distaccare, a tempo determinato o indeterminato, presso gli Organi centrali dell’altra Parte Contraente, uno o più Funzionari di collegamento.
2. I Funzionari di collegamento sono chiamati a svolgere attività informative e di consultazione. Essi, in particolare, hanno il compito di:
a) agevolare lo scambio di informazioni ai fini della prevenzione e repressione di tutti i reati;
b) collaborare nell’esecuzione di richieste di assistenza fra autorità di polizia e giudiziaria in materia penale;
c) prestare la propria assistenza per eventuali esigenze connesse con le attività degli organi incaricati della sorveglianza delle frontiere.
3. I compiti di informazione e di consultazioni sopra evocati riguardano in particolare:
a) le misure contro l’immigrazione irregolare e la prevenzione e repressione dei fatti constituenti reati ad esse collegate, in particolare le attività svolte dalle organizzazioni dedite al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la falsificazione e la contraffazione dei documenti di viaggio, il modus operandi di tali sodalizi criminali;
b) la prevenzione di minacce all’ordine pubblico e alla sicurezza nazionale.
4. I Funzionari di collegamento non dispongono di alcun potere autoritario o coercitivo nel territorio dell’altra Parte Contraente.
Art. 6
Invio di esperti di polizia per missioni di breve durata
1. In occasione di operazioni di polizia o di indagini di particolare complessità che travalichino i rispettivi confini nazionali, ciascuna Parte Contraente puň inviare nel territorio dell’altra parte Contraente uno o più esperti con lo specifico compito di collaborare per tutta la durata di tali operazioni o indagini.
2. Gli esperti incaricati a norma del presente Articolo non sono autorizzati a portare con se le armi ed altri mezzi di coazione fisica e non potranno esercitare funzioni diverse da quelle indicate nel precedente Articolo 5.
3. L’invio di esperti per gli scopi indicati nel presente Articolo è condizionato all’assenso esplicito degli Organi centrali della Parte Contraente nel cui territorio i suddetti Funzionari andranno ad operare.
Art. 7
Formazione e aggiornamento del personale
1. Gli Organi centrali si scambiano reciproche informazioni in ordine alle modalità e alle procedure seguite per la formazione e l’aggiornamento del personale di polizia.
2. Gli Organi centrali possono organizzare specifici corsi di formazione e di aggiornamento, aperti all’eventuale partecipazione congiunta del personale delle due Parti Contraenti, aventi ad oggetto tematiche relative alla cooperazione internazionale di polizia ed all’attività di polizia nelle Zone di frontiera.
3. Le Parti Contraenti possono procedere a scambi di personale al fine di approfondire la reciproca conoscenza dell’organizzazione, delle funzioni e delle attività delle rispettive strutture di Polizia e delle techniche operative dalle stesse impiegate.
Art. 8
Intese amministrative
Gli Organi centrali possono procedere ad ulteriori intese di natura amministrativa dirette a disciplinare nei dettagli, qualora ritenuto necessario, le attività e le procedure di cooperazione stabilite dal presente Accordo.
TITOLO II
Cooperazione nelle Zone di frontiera
Art. 9
Zone di frontiera
1. Ai fini del presente Accordo sono considerate Zone di frontiera:
a) per la Repubblica di Slovenia:
– i territori delle Amministrazioni di Polizia di Koper/Capodistria, Nova Gorica e Kranj;
b) per la Repubblica Italiana:
– i territori della Province di Trieste, Udine e Gorizia.
2. I territori specificati nel comma 1 saranno qui di seguito indicati come Zone di frontiera.
Art. 10
Uffici di Collegamento
1. Nelle Zone di frontiera delle due Parti Contraenti operano rispettivamente i seguenti Uffici di collegamento:
a) per la Repubblica di Slovenia:
– l’Ispettorato di Polizia e l’Ufficio della Polizia Criminale della Amministrazione di Polizia di Koper/Capodistria;
– l’Ispettorato di Polizia e l’Ufficio della Polizia Criminale della Amministrazione di Polizia di Nova Gorica;
– l’Ispettorato di Polizia e l’Ufficio della Polizia Criminale della Amministrazione di Polizia di Kranj;
b) per la Repubblica Italiana:
– la Questura di Trieste e il Settore Polizia di Frontiera di Trieste,
– la Questura di Udine e il Settore Polizia di frontiera di Tarvisio,
– la Questura di Gorizia e il Settore Polizia di Frontiera di Gorizia.
2. Gli organi di cui al comma 1 saranno qui di seguito indicati come Uffici di collegamento.
Art. 11
Competenze degli Uffici di collegamento
1. Nelle zone di frontiera, ai fini della salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale, nonchè per la prevenzione e la repressione di tutti i reati, gli Uffici di collegamento, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 3 del presente Accordo, collaborano direttamente tra loro, procedendo al reciproco scambio di informazioni e prestandosi la neccessaria assistenza.
2. Gli Uffici di collegamento adottano altresě le procedure e i piani comuni di cui all’Articolo 14 del presente Accordo.
Art. 12
Cooperazione diretta tra gli Uffici operanti nelle Zone di Frontiera
Per una più rapida ed efficace cooperazione, gli Organi centrali delle due Parti Contraenti, ricorrendo alle procedure previste dall’Articolo 8, possono individuare gli altri Uffici operanti nelle Zone di frontiera che, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dal presente Accordo agli Uffici di collegamento, potranno procedere al reciproco scambio di informazioni e, nei casi di urgenza, richiedere l’assistenza necessaria direttamente agli Uffici di collegamento dell’altra Parte Contraente, tenendo informato il proprio Ufficio di collegamento.
Art. 13
Sistemi di comunicazione diretta
Gli Organi centrali stabiliranno, nel più breve tempo possibile, con le modalità di cui all’Articolo 8 del presente Accordo, quali sistemi di comunicazione diretta, in particolare via radio, potranno essere realizzati, a costi contenuti, per collegare tra loro gli Uffici di collegamento e gli altri Uffici operanti nelle Zone di frontiera dell’una e dell’altra Parte Contraente.
Art. 14
Procedure di informazione preventiva e piani di intervento comuni
1. Gli Uffici di collegamento delle due Parti Contraenti possono concordare procedure di informazione preventiva e piani di intervento comuni da attivare in occasione di:
a) situazioni di potenziale o effettivo pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica (manifestazioni, dimostrazioni e simili) che richiedono l’adozione di particolari misure di polizia nelle Zone di frontiera;
b) eventi criminosi di particolare gravità verificatisi nel territorio di una delle Parti Contraenti e che possono interessare il territorio e, segnatamente, le Zone di frontiera dell’altra Parte Contraente.
2. Gli Uffici di collegamento delle due Parti Contraenti possono altresě svolgere, nel rispetto del mandato ricevuto, un’attività di coordinamento concernente i seguenti ambiti:
a) armonizzazione dell’attività congiunta di informazione e di sorveglianza della frontiera comune, mediante l’istituzione anche di unità miste di viggilanza di tale confine;
b) preparazione ed esecuzione della riammissione degli stranieri sulla base dell’Accordo concluso tra i Governi delle due Parti Contraenti sulla Riammissione delle persone alla frontiera, firmato il 3 settembre 1996.
3. Nelle procedure di informazione preventiva e nei piani di intervento comuni di cui al comma 1, gli Uffici di collegamento indicano le modalità di utilizzazione dei mezzi di communicazione diretta disponibili, segnatamente di tipo radiofonico, in conformità con quanto stabilito dall’Articolo 13 del presente Accordo.
Art. 15
Impiego di mezzi aerei e marittimi
Le competenti autorità delle Parti Contraenti si impegnano a concludere una specifica intesa amministrativa, che, per il conseguimento degli scopi indicati nel presente Accordo, preveda la possibilità, nei casi di necessità ed urgenza, di impiegare mezzi aerei e marittimi in servizio di polizia nel territorio dell’altra Parte Contraente.
TITOLO III
Disposizioni finali
Art. 16
Gli Organi centrali verificheranno una volta l’anno lo stato di attuazione del presente Accordo.
Art. 17
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicheranno gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti dagli accordi internazionali in materia di cooperazione di polizia di cui le stesse sono firmatarie.
Art. 18
Le ventuali controversie derivanti dall’applicazione e dall’interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica.
Art. 19
1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca per via diplomatica dell’avvenuto espletamento delle rispettive procedure nazionali di approvazione.
2. Il presente Accordo viene concluso per un periodo di tempo indeterminato. Lo stesso potrà essere denunciato, per iscritto, per via diplomatica e in tal caso cesserà di aver vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla notifica della denuncia.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Lubiana il 5-7-1998 in due originali, in lingua slovena e in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
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