Republike Slovenije
Davorin Kračun l. r.
Za Vlado
Republike Italije
Lamberto Dini l. r.
Il Governo della Repubblica di Slovenia ed il Governo della Republica Italiana, per facilitare la riammissione delle persone alla frontiera comune tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana, hanno convenuto quanto segue.
I – RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DEGLI STATI CONTRAENTI
Art. 1
1. Ciascuna Parte contraente riammette nel proprio territorio, a richiesta dell’altra Parte contraente e senza formalità, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso o di soggiorno vigenti nel territorio della Parte contraente richiedente, nella misura in cui sia stato stabilito o sia presunto che le stesse posseggono la cittadinanza della Parte contraente richiesta.
2. Il possesso della cittadinanza può essere stabilito o presunto sulla base di un certificato di cittadinanza, di un passaporto, o di una carta d’identità, inclusi tra tali documenti anche quelli irregolarmente rilasciati o scaduti da non più di dieci anni. La cittadinanza può essere presunta anche in base ad altri dati. Se la cittadinanza non può essere stabilita con certezza, la Rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta cui si presume appartenga la persona in questione, chiarirà immediatamente il caso.
3. La Parte contraente richiedente riammette alle stesse condizioni la persona, se controlli successivi dimostrano che non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta al momento della sua uscita dal territorio della Parte contraente richiedente, salva l’eventuale riammissione ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente accordo.
II – RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI STATI TERZI
Art. 2
1. Ciascuna Parte contraente riammette sul suo territorio, a richiesta dell’altra Parte contraente, i cittadini di uno Stato terzo che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’ingresso o di soggiorno applicabili sul territorio della Parte contraente richiedente, nella misura in cui é comprovato che tali cittadini sono entrati sul territorio di questa Parte dopo aver soggiornato o essere transitati attraverso il territorio della Parte contraente richiesta.
2. Ciascuna Parte contraente riammette sul suo territorio, su richiesta dell’altra Parte contraente, i cittadini di uno Stato terzo che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’ingresso o di soggiorno applicabili nel territorio della Parte contraente richiedente, allorché questi cittadini dispongono di un visto o di un titolo di soggiorno, rilasciato dalla Parte contraente richiesta, in corso di validità.
Art. 3
L’obbligo di riammissione previsto dall’art. 2 non sussiste per:
a) i cittadini di Stati terzi che hanno una frontiera comune con la Parte contraente richiedente;
b) i cittadini di Stati terzi ai quali, dopo la partenza dal territorio della Parte contraente richiesta o dopo l’ingresso sul territorio della Parte contraente richiedente, è stato rilasciato da quest’ultima Parte un visto o un titolo di soggiorno;
c) i cittadini degli Stati terzi che soggiornano da più di 6 mesi sul territorio della Parte contraente richiedente;
d) i cittadini degli Stati terzi ai quali la Parte contraente richiedente ha riconosciuto sia lo status di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, cosě come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, sia lo status di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;
e) i cittadini degli Stati terzi che sono stati espulsi per motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale dalla Parte contraente richiesta verso il loro Paese d’origine o verso uno Stato terzo.
Art. 4
La Parte contraente richiedente riammette sul proprio territorio i cittadini degli Stati terzi che, dopo accertamenti posteriori alla riammissione effettuati dall’altra Parte contraente, non soddisfano le condizioni fissate agli art. 2 e 3 al momento dell’uscita dal territorio della Parte contraente richiedente.
III – PROCEDURA DI RIAMMISSIONE
Art. 5
1. Le domande di riammissione presentate in applicazione dei precedenti articoli 2 e 3 sono trattate dai Ministeri dell’Interno dei due Stati contraenti.
2. La domanda di riammissione dovra’ specificare i dati relativi all’identita’, ai documenti personali eventualmente in possesso del cittadino dello Stato terzo, al suo soggiorno nel territorio della Parte richiesta ed alle circostanze del suo ingresso irregolare nel territorio della Parte richiedente. Tali dati dovranno essere sufficientemente esaurienti, in modo da soddisfare le richieste di ciascuna Autorita’.
3. La Parte richiesta deve comunicare per iscritto la propria decisione alla Parte richiedente, in linea di massima entro otto giorni. L’autorizzazione alla riammissione ha una validita’ di un mese dalla data della sua notifica. Qualora l’interessato debba rimanere a disposizione dell’Autorita’ giudiziaria dello Stato richiedente, i Ministeri dell’Interno stabiliranno di comune accordo una proroga di detto termine.
Art. 6
Le Autorita’ di frontiera dello Staro richiesto riammettono nel loro territorio, su domanda delle Autorita’ di frontiera dello Stato richiedente e senza formalita’, i cittadini degli Stati terzi che abbiano varcato irregolarmente la frontiera comune e:
– siano loro consegnati entro 24 ore dopo tale varco;
– o che a meno di dieci chilometri dalla frontiera comune dopo il varco di detta frontiera, siano stati sottoposti a controllo che ha accertato l’irregolarità dell’ingresso.
Art. 7
Sono a carico della Parte contraente richiedente le spese di transporto fino alla frontiera della Parte contraente richiesta delle persone di cui e’ domandata la riammissione. Qualora necessario, la Parte contraente richiedente prende in carico le spese del ritorno.
IV – AMMISSIONE IN TRANSITO
Art. 8
1. Ciascuna delle Parti contraenti, su richiesta dell’altra, autorizza l’ingresso o il transito sul suo territorio dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento di allontanamento, adottato dalla Parte contraente richiedente. Il transito puo’ effettuarsi per via terrestre o aerea.
2. La Parte contraente richiedente e’ responsabile del proseguimento del viaggio dello straniero verso il Paese di destinazione e riprende in carico tale straniero se, per qualsiasi ragione, la misura di allontanamento non puo’ essere eseguita.
3. La Parte contraente richiedente garantisce alla Parte contraente richiesta che lo straniero, del quale viene autorizzato il transito, e’ in possesso di un titolo di viaggio per il Paese di destinazione.
Art. 9
1. La Parte contraente che ha adottato la misura di allontanamento deve segnalare alla Parte contraente richiesta, ai fini del transito, se e’ necessario prevedere un servizio di scorta della persona allontanata. La Parte contraente richiesta ai fini del transito puo’:
– sia decidere di assicurare la scorta con proprio personale;
– sia decidere di assicurare la scorta in collaborazione con la Parte contraente che ha adottato la misura di allontanamento.
2. Se il transito viene effettuato per via aerea e sotto scorta di polizia, questa deve essere assicurata dalla Parte contraente richiedente, senza lasciare la zona internazionale degli aeroporti della Parte richiesta.
3. Se la scorta avviene per via terrestre, le Parti contraenti si concerteranno opportunamente sulla necessita’ e sulle modalita’ del servizio di scorta.
Art. 10
1. La richiesta di transito e’ trasmessa direttamente fra i Ministeri dell’Interno delle Parti contraenti.
2. In essa vengono menzionate le informazioni relative all’identita’, alla cittadinanza dello straniero, alla data del viaggio, all’ora e al luogo di arrivo nel Paese di transito e all’ora e al luogo di partenza da quest’ultimo, nonche’ la garanzia di ammissione nello Stato di destinanzione finale, cosi’ come, se del caso, le informazioni relative al personale che effettua le scorte.
Art. 11
Il transito per allontanamento puo’ essere rifiutato:
– se per lo straniero, nel Paese di destinazione, sono presenti ed attuali rischi di persecuzione a causa della propria razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un certo gruppo sociale o opinione politica;
– se lo straniero corre il rischio di essere imputato o condannato in base alla legge penale dello Stato di destinazione, per fatti anteriori al transito;
– se lo straniero e’ inammissibile o oggetto di procedimento penale nello Stato richiesto.
Art. 12
Le spese di transporto fino alla frontiera dello Stato di destinazione, cosi’ come per un eventuale ritorno, sono a carico della Parte contraente richiedente.
V – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 13
Le disposizioni del presente accordo non fano venire meno gli obblighi delle Parti contraenti di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri, conseguenti all’applicazione di altri accordi internazionali.
Art. 14
1. Ministri dell’Interno della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Italiana stabiliranno l’elenco dei posti di frontiera attraverso i quali vengono permesse la riammissione e l’entrata in transito degli stranieri.
2. Essi stabiliranno inoltre l’elenco degli aeroporti che potranno essere utilizzati per il transito degli stranieri durante il loro viaggio verso i Paesi di destinazione.
Art. 15
Le controversie che potranno sorgere dall’applicazione e dall’interpretazione del presente accordo verranno risolte per via diplomatica.
Art. 16
1. Il presente accordo entrera’ in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca dell’avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione.
2. Il presente accordo potra’ essere denunciato, mediante notifica per la via diplomatica, che avrà effetto novanta giorni dopo la sua data.
Fatto a Roma il 3 settembre 1996, in duplice copia, in lingua slovena e in lingua italiana, i due testi facenti ugualmente fede.
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