Slovenije
Igor Umek l. r.
Za Vlado Italijanske
republike
Giovanni Caravale l. r.
(Naslovna stran)
Naziv države
Grb
SLUŽBENA DOVOLILNICA ZA PREHAJANJE DRŽAVNE MEJE
Stran 1
Naziv države
Grb
Službena dovolilnica št.
Ime in priimek.......................................................
Funkcija ............................................................
Fotografija 3 × 4 cm
Žig
...................
(podpis)
Šef postaje
..........................
Stran 2
Osebni podatki
Datum rojstva ........................................................
Kraj rojstva .........................................................
Stalno prebivališče ..................................................
Vrsta in številka osebnega dokumenta .................................
Stran 3
Ta službena dovolilnica velja za prehajanje slovensko-italijanske meje
...........................................................................
od .................................. do ..................................
Žig Žig
Pristojni organ Pristojni organ
sosednje države domače države
.................... .....................
Datum .............. Datum ...............
Stran 4
Opombe
1) Službena dovolilnica velja 5 let od datuma izdaje.
2) Službeno dovolilnico lahko uporablja le oseba, za katero je bila izdana, in
ni prenosljiva. Oseba, za katero je bila dovolilnica izdana, jo mora uporabljati
v skladu z določili 13. člena Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Italijanske republike o opravljanju železniškega prometa čez državno mejo.
3) V službeno dovolilnico ni mogoče vnašati nobenih popravkov ali sprememb.
4) Ob kraji ali izgubi je treba nemudoma obvestiti organ, ki jo je izdal, ta pa
mora prav tako obvestiti pristojne oblasti sosednje države.
................................................................................
Opombe v zvezi s prilogo 1 (13. člen)
1) Velikost službene dovolilnice je 9 x 12 cm, platnice so iz rjavega platna.
2) Službena dovolilnica je tiskana in izpolnjena v slovenskem in italijanskem
jeziku. Prednost je dana
jeziku organa, ki je izdal službeno dovolilnico.
Priloga 2
Postaja ............................................................................
POIMENSKI SEZNAM (1)
uslužbencev, ki v izrednih primerih prehajajo državno mejo zaradi službenih dolžnosti na/v .....................................
Uprava .......................................... dne ....................
ob uri .......................................... z ......................
Ta seznam se šteje kot priloga k službeni dovolilnici za prehod meje št. .........,
ki pripada ................................
------------------------------------------------------------------------------
Št. Ime in priimek Datum Poklic Vrsta in številka Opombe
in kraj oseb. dokumenta
rojstva
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------------------------------------------------------------------------------
Datum ................. Šef postaje ...............
Potrdil pristojni organ Potrdil pristojni organ
domače države domače države
ob izstopu ob vstopu
....................... ...........................
(1) Seznam mora izpolniti šef mejne železniške postaje.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
1. Le Parti contraenti si impegnano, nell’ambito delle proprie competenze, a rendere possibile l’esecuzione del servizio ferroviario attraverso la frontiera e a prendere tutte le misure necessarie affinchè esso possa svolgersi in modo regolare ed efficace. A questo scopo saranno organizzati sulle linee ferroviarie di frontiera e nelle stazioni di scambio servizi di trasmissione e collegamento e controlli di frontiera. Le Parti contraenti si impegnano a stipulare quanto prima un accordo per lo svolgimento dei controlli di frontiera sul traffico ferroviario.
2. Le Parti contraenti esprimono la loro disponibilitŕ a procedure, dietro richiesta di una di esse, alle trattative in vista di accelerare il traffico ferroviario attraverso la frontiera nonchč i controlli di frontiera.
DEFINIZIONE DEI TERMINI
Art. 2
Ai fini di questa Convenzione i termini e le espressioni usate avranno i seguenti significati:
a) ”Stato di domicilio” č quello Stato sul territorio del quale viene effettuato lo scambio nel traffico ferroviario,
b) ”Stato limitrofo” è lo Stato dell’altra Parte contraente,
c) ”Rete proprietaria” è la rete ferroviaria dello Stato di domicilio,
d) ”Rete limitrofa” è la rete ferroviaria dello Stato limitrofo,
e) ”Stazione di frontiera” è la stazione ferroviaria di ciascuna Parte contraente piů vicina al confine di Stato. Una delle stazioni di frontiera sarŕ designata come la stazione di scambio del traffico ferroviario,
f) ”Linea di confine” è la linea ferroviaria compresa tra le stazioni di frontiera dei due Stati,
g) ”Tronco di linea di confine” è la sezione di linea ferroviaria compresa tra la stazione di frontiera ed il confine di Stato,
h) ”Scambio del traffico” è il procedimento di accettazione e consegna dei treni, delle vetture, dei colli espressi e postali e altri oggetti tra la due reti ferroviarie,
i) ”Servizio di trasmissione e scambio” è il servizio delle due reti ferroviarie che svolge le operazioni relative al traffico dei treni nella stazione di scambio e sulla linea di confine,
j) ”Controlli di frontiera” sono le operazioni previste dalle legislazioni nazionali dei due Stati contraenti concernenti l’entrata, l’uscita ed il transito dei viaggiatori, bagagli, merci, colli espressi e postali attraverso la frontiera di Stato,
k) ”Personale di servizio” comprende tutto il personale che interviene nel traffico ferroviario di frontiera.
TRANSITO DI FRONTIERA
Art. 3
1. Il traffico ferroviario di viaggiatori, bagagli, colli espressi, merci e colli postali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia si svolgerà sulle seguenti linee di confine:
a) Gorizia Centrale–Nova Gorica,
b) Villa Opicina–Sežana,
c) Villa Opicina–Štanjel.
2. Le stazioni di frontiera ai sensi di questa Convenzione sono:
a) Gorizia Centrale e Villa Opicina,
b) Sezana, Nova Gorica e Stanjel.
3. Le stazioni di scambio ai sensi di questa Convenzione sono:
a) Villa Opicina,
b) Nova Gorica.
4. Le reti ferroviarie dei due Stati contraenti possono convenire che determinate operazioni relative il controllo tecnico dei vagoni, al controllo commerciale dei vagoni e delle spedizioni, siano effettuate anche in altre stazioni. Le disposizioni dettagliate sull’esecuzione di tali operazioni verranno regolate tramite un accordo tra le reti ferroviarie dei due Stati (in seguito: Accordo ferroviario).
5. Di comune accordo, le reti ferroviarie dei due Paesi possono convenire che qualche altra stazione al punto 2 di questo articolo venga considerata stazione di scambio.
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO FERROVIARIO DI FRONTIERA E SUL PUNTO DI SUTURA TARIFFARIA
Art. 4
1. La consegna e l’accettazione dei vagoni, attrezzi di carico, palette, casse mobili, container, bagagli, colli espressi, merci e colli postali, nonchè dei documenti di trasporto verranno effettuate nelle stazioni di scambio o in qualche altra stazione di frontiera di cui al punto 4 dell’Articolo 3 della presente Convenzione.
2. La circolazione dei treni sui tronchi di linea di confine, fino alla stazione di scambio, sarà effettuata di massima a cura della rete ferroviaria limitrofa in conformità ai regolamenti di esercizio vigenti nello Stato limitrofo, con i mezzi di trazione e con il personale della rete ferroviaria limitrofa. Previo accordo tra le parti, a livello locale ed in caso di necessità, la circolazione potrà anche essere effettuata dalla rete proprietaria. Questi servizi dal confine di Stato fino alla stazione di scambio sono effettuati dalla rete limitrofa per conto della rete proprietaria.
3. Le reti ferroviarie dei due Paesi possono convenire che il servizio di trazione dei treni sia assicurato dalla rete proprietaria o dalla rete limitrofa, utilizzando ciascuna i propri mezzi di trazione e il proprio personale, anche al di là della stazione di frontiera in uno o in entrambi i sensi.
4. Nelle stazioni di scambio sono validi i regolamenti della rete proprietaria.
5. I permessi per la circolazione dei veicoli da trazione, nonchè le prove sulla capacità del personale di servizio di prestare servizio sul territorio del proprio Stato, sono validi anche sul territorio dell’altro Stato contraente, nel rispetto dei regolamenti e delle norme di sicurezza di quest’ultimo. Le disposizioni dettagliate concernenti l’organizzazione del traffico saranno stabilite nell’Accordo ferroviario.
6. Il punto di sutura tariffaria è situato sul confine di stato.
CRITERI DI CALCOLO DELLE SPESE
Art. 5
Le prestazioni rese da una rete all’altra saranno compensate con lo stesso tipo di prestazioni. Se ciň non è possible, le spese effettivamente sostenute per le prestazioni non compensate devono essere pagate. Il dettaglio delle disposizioni concernenti le modalità di pagamento delle prestazioni effettuate sarà stabilito nell’Accordo ferroviario, in conformità alle norme di ciascuno dei due Paesi ed al Regolamento UIC (Union Internationale des Chemins de Fer).
RAPPRESENTANZE NELLE STAZIONI DI SCAMBIO
Art. 6
1. La rete limitrofa puň aprire la propria rappresentanza nella stazione di scambio.
2. Le competenze e le autorizzazioni delle rappresentanze saranno stabilite nell’Accordo ferroviario, in conformità alle norme di ciascuno dei due Paesi ed al Regolamento UIC.
ATTREZZATURE, IMPIANTI E UFFICI
Art. 7
1. Le reti ferroviarie dei due Paesi effettueranno, a proprie spese, ciascuna sul proprio territorio, la sorveglianza, la manutenzione e la riparazione dei fabbricati, dei binari, e di tutte le altre installazioni ferroviarie nelle stazioni di frontiera e sui tronchi di linea di confine. Come limite di manutenzione verrà considerato il raccordo delle rotaie e delle linee di contatto piů vicino al confine di Stato.
2. Nelle stazioni di scambio saranno messi a disposizione della rete ferroviaria limitrofa locali, impianti, attrezzature e mezzi di comunicazione che le sono necessari per effettuare il servizio ferroviario, come anche, in base alla disponibilità della rete proprietaria, i locali destinati a riposo ed intrattenimento del personale ferroviario.
3. Per l’uso dei locali, impianti, attrezzature e mezzi di comunicazione, di cui al punto 2, la rete limitrofa dovrà corrispondere alla rete proprietaria un canone annuale pari alle spese effettivamente sostenute oppure un canone da definire di comune accordo.
4. Le disposizioni dettagliate concernenti l’uso di tali locali, impianti, attrezzature e mezzi di comunicazione, nonchè l’indennità per l’uso, l’illuminazione, il riscaldamento e la manutenzione, saranno stabilite nell’Accordo ferroviario.
CONTROLLI DI FRONTIERA
Art. 8
I controlli di frontiera saranno effettuati dagli organi competenti di ciascuno Stato sui rispettivi territori, fino alla stipulazione dell’accordo di cui all’Art. 1, punto 1.
MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA DI CIRCOLAZIONE E DELL’ORDINE SULLE LINEE FERROVIARIE DI FRONTIERA
Art. 9
Durante l’espletamento del servizio sui treni in corso di viaggio sui tronchi di linea di confine, il personale ferroviario della rete limitrofa deve, nel caso in cui la sicurezza e l’ordine del traffico ferroviario fossero minacciati, constatare lo stato di fatto ed avvertire, il piů presto possible, gli organi ferroviari competenti dello Stato di domicilio.
USO UFFICIALE DELLA LINGUA
Art. 10
1. Nelle stazioni di scambio e sulle linee di confine, per le comunicazioni con il personale di servizio della rete limitrofa, verrà usata la lingua in uso ufficiale nello Stato di domicilio. Le comunicazioni telefoniche, scritte e verbali relative alla circolazione dei treni devono essere fatte nella lingua ufficiale dello Stato limitrofo. Il personale di servizio di entrambe le reti ferroviarie deve conoscere la lingua in uso ufficiale nello Stato limitrofo nella misura necessaria per l’esecuzione del servizio. I regolamenti piů dettagliati sull’uso della lingua saranno stabiliti nell’Accordo ferroviario.
2. I regolamenti di servizio e la corrispondenza ufficiale saranno trasmessi alla rete limitrofa senza traduzione.
STATO GIURIDICO DEL PERSONALE FERROVIARIO
Art. 11
1. Il personale ferroviario che svolge le operazioni ed i lavori ai sensi di questa Convenzione sul territorio dell’altro Stato contraente è sottoposto alle norme giuridiche di tale Stato, ivi comprese quelle derivanti da trattati internazionali.
2. Per il personale, di cui al punto 1 del presente articolo, che commetta atti di indisciplina o mancanze relative ai doveri attinenti alla prestazione lavorativa sul territorio dell’altro Stato contraente, si applicheranno esclusivamente le norme disciplinari della rete di appartenenza.
3. Il personale ferroviario dello Stato limitrofo impiegato nello Stato di domicilio è sottoposto all’obbligo di pagare al proprio Stato l’imposta sul reddito per i compensi e le remunerazioni versategli dallo Stato di domicilio o dalla rete proprietaria.
4. La rete ferroviaria dello Stato di domicilio è tenuta a comunicare alla rete limitrofa tutti gli atti punibili commessi dal personale della rete limitrofa nello Stato di domicilio.
ASSISTENZA RECIPROCA
Art. 12
1. I servizi ufficiali ed il personale di servizio di uno Stato contraente sono tenuti a prestare ai servizi ufficiali ed al personale di servizio dell’altro Stato contraente l’assistenza di cui essi necessitano nell’esercizio delle loro funzioni e a dare seguito alle loro richieste fatte ai sensi della presente Convenzione, come se si trattasse di richieste formulate dal loro stesso personale.
2. Nel caso in cui il personale di servizio dello Stato limitrofo è vittima di malattia o ferita verificatasi sul tronco di linea di confine, nella stazione di scambio ovvero oltre tale stazione, nelle ipotesi di cui all’art. 4, o durante il servizio di trazione, il primo soccorso sarà prestato gratuitamente dalla rete proprietaria.
PASSAGGIO DEL CONFINE DI STATO E PERMANENZA SUL TERRITORIO DELL’ALTRO STATO CONTRAENTE
Art. 13
1. Il personale di servizio, compresi gli agenti di controllo ed ispezione, che varca il confine di Stato ai fini dell’esecuzione delle operazioni ai sensi della presente Convenzione, deve essere munito di permessi di servizio che lo autorizzano a passare il confine di Stato (All. 1). Questi permessi valgono per il passaggio del confine di Stato attraverso una o piů vie indicate all’articolo 3, punto 1 della presente Convenzione, nonchè per la permanenza sul territorio dell’altro Stato contraente.
2. I permessi di servizio vengono rilasciati per un periodo di validità di 5 anni. Tali permessi vengono rilasciati dalle autorità competenti di ciascuno Stato e vidimati dagli organi competenti dell’altro Stato. Il rilascio dei permessi di servizio è gratuito.
3. Il personale ferroviario di servizio, titolare del permesso di servizio di cui all’All. 1, che, in occasione di incidenti imprevedibili, varca il confine di Stato a bordo di treni di soccorso o di spazzaneve, deve essere munito di una lista nominativa delle persone autorizzate a varcare il confine di Stato (All. 2). Le persone elencate nella lista hanno il diritto di varcare il confine di Stato per una delle vie indicate all’articolo 3, punto 1, nonchè di trattenersi sul territorio dell’altro Stato contraente durante il periodo necessario per l’esecuzione dei lavori. Le suddette persone devono possedere anche documenti di identità muniti di fotografia. Le persone i cui nomi figurano sulla lista nominativa, accompagnate dal titolare del permesso di servizio, devono varcare il confine di Stato simultaneamente, sia all’andata che al ritorno. Prima del passaggio del confine di Stato, devono essere avvertite le autorità di confine competenti dell’altro Stato contraente.
4. Il personale di servizio dello Stato contraente limitrofo, munito di permessi di servizio (All. 1), nonchè gli agenti ferroviari dello Stato contraente limitrofo i cui nomi figurano sulla lista normativa (All. 2) non hanno il diritto di lasciare la zona in cui sono situate la stazione di frontiera e/o stazione di scambio, nè il tronco di linea di confine tra la stazione di frontiera ed il confine di Stato.
UNIFORME
Art. 14
1. Il personale della rete ferroviaria limitrofa che presta servizio nella stazione di scambio o sul tronco di linea di confine, oppure è impiegato nel servizio di trazione e scorta dei treni, deve portare l’uniforme oppure i segni visibili delle proprie funzioni durante l’esecuzione del servizio e al di fuori di esso.
2. L’Accordo ferroviario stabilirà le categorie degli agenti ferroviari tenuti a portare l’uniforme o i segni visibili delle loro funzioni, nonchè i casi in cui essi dovranno portarli.
OGGETTI AD USO PERSONALE E AD USO DI SERVIZIO DEGLI AGENTI FERROVIARI
Art. 15
1. Tutti gli oggetti destinati all’uso di servizio che il personale di servizio dello Stato limitrofo importa o esporta dal territorio dello Stato di domicilio durante l’esecuzione delle operazioni di servizio, sono esenti da dazi doganali in conformità alle norme doganali dello Stato limitrofo.
2. Sono ugualmente esenti da dazi doganali e da ogni altra imposta gli oggetti ad uso personale, comprese le provviste di viveri che il personale di servizio residente fuori dallo Stato di domicilio porta con sè da o verso il posto di lavoro, nei quantitativi strettamente necessari ai propri bisogni durante la permanenza per servizio sul territorio dello Stato di domicilio in conformità alle norme doganali dello Stato limitrofo.
3. Il divieto di importazione e di esportazione, nonchè le restrizioni all’importazione ed all’esportazione di natura commerciale, non si applicano agli oggetti menzionati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
OGGETTI AD USO DEI SERVIZI FERROVIARI, MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO
Art. 16
1. Gli oggetti destinati ai servizi ferroviari, nonchè il materiale ed i pezzi di ricambio necessari per la riparazione o manutenzione del proprio materiale rotabile, spediti dalla rete limitrofa alla stazione di frontiera, sono trasportati gratuitamente e sono esenti da dazi doganali e da altre imposte.
2. Il divieto di importazione ed esportazione, come pure le restrizioni all’importazione ed all’esportazione di carattere commerciale non si applicano a tali oggetti.
SOMME DI DENARO PERCEPITE O NECESSARIE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 17
Le somme di denaro percepite o necessarie al personale della rete limitrofa per l’esecuzione del servizio sui treni che oltrepassano il confine, possono essere liberamente portate nel territorio dello Stato di domicilio e riportate nel territorio dello Stato limitrofo dal personale medesimo.
SPEDIZIONI DI SERVIZIO
Art. 18
1. Le spedizioni di servizio, come lettere e formulari ufficiali, orari ed altri regolamenti, invio di denari e di valori, destinate ai servizi ferroviari dello Stato limitrofo nello Stato di domicilio, oppure inviate dai predetti servizi allo Stato limitrofo, saranno spedite, a cura del personale di servizio, senza l’intervento dell’Amministrazione delle Poste e senza pagamento delle tasse postali.
2. Tali spedizioni sono sottoposte alle norme doganali e valutarie. In caso di sospetto di infrazione delle norme doganali o valutarie, si procede all’apertura delle spedizioni. Le spedizioni ufficiali, destinate ai servizi ferroviari della rete limitrofa, devono recare il timbro del servizio mittente.
SERVIZIO DELLE POSTE
Art. 19
1. Lo scambio di lettere, colli postali e spedizioni assicurate (muniti di piombi postali), nonchè spedizioni in transito nel traffico tra i due Paesi, verrà effettuato in conformità all’Accordo concluso tra le Amministrazioni delle Poste italiana e slovena, sulla base delle disposizioni della Convenzione Postale Universale e dei relativi accordi.
2. Ove le due Amministrazioni postali non dispongano diversamente, lo scambio delle spedizioni postali avrà luogo nelle stazioni di scambio.
3. Lo scambio degli invii postali sarà effettuato dal personale delle Poste.
4. Per l’inoltro degli invii postali possono essere utilizzati vagoni postali, vagoni di servizio oppure altri vagoni idonei.
5. Le reti ferroviarie dei due Paesi decideranno di comune accordo i tipi di vagone da impiegare ed i percorsi ai quali saranno assegnati.
PERSONALE DELLE POSTE
Art. 20
Le disposizioni degli articoli 11–15 della presente Convenzione si applicano ugualmente al personale delle Poste addetto al servizio postale ferroviario sul territorio dell’altro Stato contraente.
RESPONSABILITA’
Art. 21
1. La responsabilità per la perdita o il danneggiamento di bagagli, colli espressi, merci, materiale rotabile, attrezzature da carico, casse mobili, container, e palette nonchè per il superamento del termine di consegna sarà regolata in base agli accordi internazionali firmati da entrambi gli Stati contraenti.
2. Se una persona perisce o rimane ferita, oppure se un oggetto viene danneggiato o distrutto nella stazione di frontiera, nella stazione di scambio o sul tronco di linea di confine, ne è responsabile:
a) la rete ferroviaria da cui dipende il personale che senza dolo ha causato tali incidenti, a meno che sia altrimenti previsto dalle disposizioni che seguono,
b) la rete proprietaria, se tali danni sono stati causati in seguito ad incidenti o avarie a causa di carenze della linea, delle installazioni o dei mezzi di trazione,
c) la rete ferroviaria sulla cui linea si trovano i veicoli al momento dell’incidente o avaria, se tali danni sono stati causati per difetto degli stessi.
3. Nel caso in cui il danno sia causato per concorso di colpa del personale di entrambe le reti ferroviarie, o derivi da difetto dei binari, delle installazioni o dei mezzi di trazione delle due reti, entrambe le reti saranno ugualmente responsabili. Lo stesso criterio di ripartizione delle responsabilità verrà adottato nel caso in cui non si possa stabilire su quale delle due reti ricada la resposabilità. In caso di disaccordo circa l’imputazione delle responsabilità delle due reti ferroviarie si farà ricorso all’arbitrato in conformità all’Accordo ferroviario.
4. I danni alle cose di proprietà di una delle due reti ferroviarie, causati da forza maggiore, sono a carico della rete medesima.
5. Le spese di sgombero e di riparazione del binario e delle installazioni che debbono essere effettuati a seguito di un incidente, sono a carico della rete responsabile del danno, conformemente alle disposizioni di cui sopra. Tali disposizioni sono ugualmente valide per quanto riguarda le spese di inchiesta e di contenzioso.
6. Se qualche agente ferroviario o non ferroviario addetto al traffico internazionale perisce o rimane ferito durante lo svolgimento del servizio, ovvero se un oggetto che questi porta con sè o trasporta viene danneggiato o distrutto l’indennizzo sarà pagato dalla rete ferroviaria da cui dipende l’agente danneggiato, salvo nel caso in cui l’indennizzo sia totalmente o parzialmente a carico della rete ferroviaria totalmente o parzialmente responsabile.
7. In caso di danno agli effetti postali o di danno causato da personale non ferroviario, che comunque partecipa al traffico ferroviario oltre la frontiera, i rappresentanti di tali organi interessati potranno partecipare all’inchiesta delle amministrazioni ferroviarie.
8. I particolari delle disposizioni riguardanti il regolamento dei danni dovuti ad incidenti menzionati nel presente articolo saranno stabiliti nell’Accordo ferroviario.
MEZZI ED IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE
Art. 22
1. Le reti ferroviarie dei due Paesi sono tenute ad installare e a tenere in buono stato di funzionamento, ciascuna sul proprio territorio, i mezzi e gli impianti di telecomunicazione nonchè la segnaletica di sicurezza, necessari per l’esecuzione del servizio ferroviario attraverso la frontiera.
2. Il personale di servizio della rete limitrofa ha il diritto di utilizzare gratuitamente i mezzi e gli impianti di telecomunicazione per la necessità di servizio.
SERVIZIO DOGANALE, VETERINARIO E FITOSANITARIO
Art. 23
1. I controlli doganali verranno effettuati secondo le vigenti disposizioni di ciascun Paese contraente.
2. Il controllo delle importazioni, esportazioni e transito di animali vivi, prodotti, materie prime e residui di origine animale, del mangime per il bestiame, nonchè di oggetti che possono essere veicoli di malattie infettive di animali, verrà effettuato in conformità alla legislazione nazionale.
3. Il controllo dell’importazione e del transito dei vegetali e prodotti vegetali, come pure degli oggetti che possono essere veicoli di organismi nocivi vegetali o animali sarà effettuato in conformità alla legislazione nazionale.
COMMISSIONE MISTA
Art. 24
1. Allo scopo di migliorare il traffico ferroviario attraverso la frontiera e di risolvere i problemi che possano presentarsi nel corso dell’attuazione della presente Convenzione le Parti contraenti possono costituire una Commissione mista.
2. La Commissione mista è convocata alternativamente sul territorio dell’uno o dell’altro Stato contraente.
3. Le disposizioni dettagliate sull’attività di tale Commissione saranno stabilite nel Regolamento della Commissione stessa.
4. Al fine di rendere ottimali il funzionamento e le decisioni, le reti ferroviarie dei due Paesi possono formare Commissioni miste particolari.
ARBITRATO
Art. 25
1. Ogni controversia tra le Parti contraenti in ordine all’interpretazione della presente Convernzione dovrebbe, se possibile, essere risolta dalle autorità competenti dei due Stati mediante consultazioni attraverso i normali canali diplomatici.
2. Nel caso in cui le controversie relative all’interpretazione non fossero risolte con la procedura indicata, decorso il termine di tre mesi dalla data di inizio delle consultazioni diplomatiche, esse verranno, su richiesta di uno degli Stati contraenti, sottoposte ad un Tribunale arbitrale.
3. Il Tribunale arbitrale verrà costituito ad hoc, di caso in caso, ed il provvedimento arbitrale sarà adottato secondo le seguenti disposizioni:
a) il Tribunale arbitrale si comporrà di tre arbitri. Ciascuna Parte contraente nominerà un arbitro e i due arbitri proporranno di comune accordo il presidente che dovrà essere cittadino di un Paese terzo avente relazioni diplomatiche con entrambe le Parti contraenti,
b) qualora le nomine dei membri del Tribunale arbitrale non fossero effettuate entro quattro mesi da quando una o entrambe le Parti contraenti hanno richiesto l’arbitrato, ciascuna Parte contraente, in mancanza di ogni altra intesa, puň invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a provvedere alle nomine necessarie. Nel caso in cui quest’ultimo fosse cittadino di una delle due Parti contraenti, ovvero non fosse in grado di provvedere alle nomine, tale compito sarà affidato al Vice Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o al giudice del grado piů alto che non sia cittadino di alcuna delle due Parti contraenti,
c) il Tribunale arbitrale stabilirà la sua procedura. Esso decide con la maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per entrambe le Parti contraenti,
d) ciascuna Parte contraente sosterrà le spese del proprio arbitro e del proprio rappresentante legale. Per la Repubblica Italiana le spese saranno sostenute dalla Ferrovie dello Stato S.p.A.e per la Repubblica di Slovenia dalla Slovenske Železnice d.d. Tutte le altre spese saranno sostenute in parti uguali da entrambe la società.
DURATA DELLA CONVENZIONE DENUNCIA
Art. 26
1. La presente Convenzione é conclusa a tempo indeterminato. Essa puň essere denunciata sei mesi prima della fine dell’anno civile.
2. In caso di denuncia, i due Stati contraenti procederanno senza indugio ai negoziati per concludere una nuova Convenzione.
3. Con l’entrata in vigore della presente Convenzione è abrogata la Convenzione per l’esecuzione del servizio ferroviario attraverso la frontiera conclusa a Roma il 5. 10. 1959 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Yugoslavia. E’ parimenti abrogata l’Appendice di detta Convenzione, firmata a Trieste il 7 giugno 1966.
RATIFICA
Art. 27
1. La presente Convenzione é sottoposta a ratifica.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
In vista di che, i plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro timbro.
Fatto a Roma il 22. 6. 1995 in lingua italiana e slovena, in due originali, ugualmente facenti fede.
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Allegato 1
(Frontespizio)
Nome dello Stato
Stemma
PERMESSO DI SERVIZIO PER IL PASSAGGIO DELLA FRONTIERA
Pagina 1
Nomme dello Stato
Stemma
Permesso di servizio No.
Nome e Cognome ......................................................
Funzione ............................................................
Fotografia 3 × 4 cm
Timbro
....................
(firma)
Capo Stazione
..........................
Pagina 2
Dati Personali
Data di nascita: ............................................................
Luogo di nascita: ...........................................................
Domicilio: ..................................................................
Tipo e Numero del documento personale: ......................................
Pagina 3
Questo permesso di servizio è valido per il passaggio del confine italo-sloveno
...............................................................................
da: ............................... a: ........................................
Timbro Timbro
Organo competente Organo competente
dello Stato limitrofo dello Stato di domicilio
...................... ........................
Data ................. Data ...................
Pagina 4
Osservazioni
1) Il permesso di servizio è valido per il periodo di cinque anni, a partire
dalla data di rilascio.
2) Il permesso di servizio puň essere usato soltanto dalla persona alla quale è
stato rilasciato e non puň essere trasferito ad altri. La persona alla quale è
stato rilasciato deve usare tale permesso in conformità alle disposizioni
dell’Art. 13 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il
Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia
concernente l’esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di
Stato.
3) Nessuna correzione o modifica puň essere fatta nel permesso di servizio.
4) In caso di furto o smarrimento del permesso di servizio, deve essere data
immediata comunicazione all’Organo che lo ha rilasciato, il quale, a sua volta,
ne deve informare l’autorità competente dello Stato limitrofo.
................................................................................
Osservazioni relative all’Allegato 1 (Art. 13)
1) Le dimensioni del permesso di servizio sono 9 × 12 cm, con copertina di tela
color marrone.
2) Il permesso di servizio è stampato e compilato in lingua italiana e slovena.
La precedenza è data alla
lingua dell’Amministrazione che ha rilasciato il permesso di servizio.
Allegato 2
Stazione ...........................................................................
LISTA NOMINATIVA (1)
degli agenti che in casi eccezionali attraversano la frontiera per motivi di
servizio, in località: .....................................................
dell’Amministrazione ............................ il .......................
alle ore ................................, con .............................
Questa lista sarà considerata come allegato al Permesso di servizio per il passaggio
del confine No. ....................................................................
appartenente a .....................................................................
------------------------------------------------------------------------------------
No. Nome Cognome Data e Luogo Professione Tipo e No. Osser-
di nascita documento vazioni
person.
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
Data .................... Capo Stazione............
Visto dell’Organo Visto dell’Organo
dello Stato dello Stato
di domicilio in uscita di domicilio in entrata
...................... .........................
(1) La lista deve essere compilata dal Capo della Stazione di frontiera.