Republike Slovenije
Valter Reščič l. r.
Za Vlado
Italijanske republike
Umberto Ranieri l. r.
e
il Governo della Repubblica Italiana
tenuto conto che:
– la legge italiana 9 gennaio 1991, n° 19 ha previsto, nell’art. 12, l’assegnazione di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia, destinate al finanziamento delle opere autostradali di collegamento dei valichi di Trieste-Fernetti e Gorizia-S.Andrea con la rete autostradale slovena;
– l’art. 4 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 22 agosto 1991 n° 34, in attuazione della legge italiana 9 gennaio 1991, n° 19, autorizza l’amministrazione regionale a conferire ad “Autovie Venete“ le somme provenienti dalla menzionata assegnazione statale, nonché a conferire alla stessa “Autovie Venete“ mandato ad attuare gli interventi necessari per il finanziamento delle opere autostradali cui tali somme sono destinate;
– la società “Autovie Venete“ ha stipulato con l’azienda “Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji“ (DARS d.d.) in data 11 aprile 2000 una convenzione di mutuo per un credito dell’ammontare di 92.504.000.000.- ITL (più avanti nel testo: la Convenzione di mutuo);
– la Camera di Stato della Repubblica di Slovenia, in data 15 febbraio 2000 ha approvato la legge sulla fidejussione (più avanti nel testo: la legge) della Repubblica di Slovenia per il credito acquisito da Autovie Venete dal Debitore con la citata Convenzione di mutuo;
– la Repubblica di Slovenia garantisce ex lege per gli obblighi del Debitore, fino all’ammontare e alle condizioni di cui alla legge stessa, indicata al precedente Punto 4.
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La Repubblica di Slovenia si impegna a pagare alla Parte italiana, alla prima ingiunzione scritta, tutte le somme esigibili ai sensi della Convenzione di mutuo che la DARS non avesse provveduto a pagare nel termine ed alle condizioni di cui alla stessa Convenzione di mutuo. La Parte slovena adempirà a tali obblighi con le modalità e nei termini stabiliti dal presente Memorandum d’Intesa.
Art. 2
Qualora la DARS alla data di scadenza non pagasse qualsiasi rata del capitale, maturata ai sensi della Convenzione di mutuo, oppure qualora le Autovie Venete ricevessero dalla DARS comunicazione che la stessa non intende pagare o che non è in grado di pagare qualsiasi rata alla data di scadenza, le Autovie Venete sono tenute ad informare immediatamente la Parte slovena del mancato pagamento oppure della comunicazione ricevuta da parte della DARS, ingiungendole di adempiere all’obbligo.
Art. 3
Ad ogni ingiunzione delle Autovie Venete alla Parte slovena ai sensi del presente Memorandum d’Intesa, va allegata la lettera con la quale le Autovie Venete hanno ingiunto alla DARS di adempiere all’obbligo derivante dalla Convenzione di mutuo, ovvero la lettera della DARS dalla quale risulta che la stessa non avrebbe pagato o che non sarebbe stata in grado di pagare qualsiasi rata alla data di rispettiva scadenza.
Art. 4
La Parte slovena si impegna a pagare alla Parte italiana ogni somma che gli venisse ingiunta in base al presente Memorandum d’Intesa, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data in cui è stata ricevuta ingiunzione – da parte delle Autovie Venete – sul conto che dalla stessa sarà indicato nella sua ingiunzione all’adempimento dell’obbligo.
Art. 5
La Parte slovena dovrà pagare qualsiasi somma maturata non pagata come da Convenzione di mutuo, conformemente alle condizioni del presente Memorandum d’Intesa.
Art. 6
La Parte slovena effettuerà i pagamenti senza alcuna detrazione di imposte, tasse o altri gravami, senza opporre compensazione alcuna.
Art. 7
La Parte slovena non potrà recedere dalla garanzia sinché la DARS non avrà pagato alla Parte italiana tutte le somme ricevute.
Art. 8
Le comunicazioni, le ingiunzioni e gli altri avvisi ai sensi del presente Memorandum d’Intesa devono avere forma scritta. Tutti gli avvisi vanno inviati con lettera raccomandata o via fax oppure consegnati personalmente al ricevente al suo indirizzo o al numero di fax sotto riportato (tranne che il ricevente comunichi un diverso indirizzo o numero di fax, nel qual caso gli avvisi vanno inviati all’ultimo indirizzo o numero di fax comunicato a tale scopo).
Ogni comunicazione è efficace all’atto della consegna, se viene fatta in forma scritta, ovvero, per le comunicazioni via fax, a conclusa trasmissione della comunicazione con relativa conferma di ricezione al telefax mittente. Le comunicazioni trasmesse in conformità con quanto sopra, ma ricevute in giornata non lavorativa o dopo l’orario di lavoro nella località destinataria, vengono considerate recapitate solamente il giorno lavorativo successivo nella medesima località.
Art. 9
L’indirizzo e il numero di fax della Parte slovena sono: Ministero delle Finanze, Zupanciceva 3, Lubiana (061) 125 81 63
L’indirizzo e il numero di fax della Parte italiana sono: Ministero del Tesoro, Via XX Settembre 97, 00100 Roma (06) 4741736
L’indirizzo e il numero di fax delle Autovie Venete sono: Via Locchi n. 19, Trieste (040)3189235.
L’indirizzo e il numero di fax della DARS d.d. sono: ul. XIV. Divizije 4, Celje (063) 44 20 01.
Art. 10
Qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione o sulla applicazione del presente Memorandum verrà risolta dalle Parti per via diplomatica.
Art. 11
Il presente Memorandum d’Intesa entrerà in vigore il primo giorno successivo alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle procedure previste dei rispettivi ordinamenti interni.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.
Fatto a Lubiana il 12.4.2000 in due originali, nelle lingue slovena e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
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