Republike Slovenije
Vlasta Valenčič Pelikan l.r.
Za Vlado
Italijanske Republike
Ettore Rosato l.r.
Il Governo della Repubblica di Slovenia ed il Governo della Repubblica Italiana (di seguito indicati come "le Parti contraenti")
– nell'intento di promuovere i rapporti di buon vicinato;
– in considerazione dell'avvenuta adesione della Repubblica di Slovenia all'Unione europea il 1° maggio 2004;
– concordi sull'importanza dei principi sulla libera circolazione delle persone, contenuti nel Trattato istitutivo della Comunità economica europea;
– considerate le conclusioni della VI e della VII sessione della Commissione Mista Permanente sloveno-italiana per l'attuazione dell' Accordo di Udine, tenutesi rispettivamente a Gorizia il 29 ottobre 2003 e a Nova Gorica il 14 aprile 2004;
– considerate altresì le conclusioni degli organi locali di frontiera sloveno-italiani previsti dall' Accordo di Udine, nella riunione tenutasi a Nova Gorica nei giorni 2 e 3 marzo 2004;
– Tenuto conto del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice Comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice Frontiere Schengen – REG.CE 562/2006)
hanno convenuto di stipulare il seguente Protocollo sul traffico turistico alpino nella zona di frontiera:
Articolo 1.
Ai cittadini delle Parti contraenti, dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera, in quanto non previsto diversamente dal presente Protocollo, è consentito il passaggio del confine di Stato tra la Slovenia e l'Italia per i sentieri d'uso comune, indicati in seguito, che fiancheggiano il confine, nonché di percorrere in entrambi le direzioni determinati sentieri sul territorio dell'altra Parte contraente, e di visitare le mete turistiche sotto indicate con un documento valido per il transito della frontiera di Stato (passaporto, carta d'identità o altro documento personale valido per il transito della frontiera fra due Stati membri dell'Unione europea).
Articolo 2.
Ai sensi dell'articolo 1 del presente Protocollo, s'intendono sentieri d'uso comune:
– Gruppo montano del Mangart:
viene consentito agli alpinisti e ad altri visitatori di percorrere il sentiero che inizia al passo Forcella della Lavina (Čez jezik), al termine di confine 5/17, quindi prosegue per il territorio sloveno fino al termine di confine 5/16, poi per il territorio italiano fino al termine di confine 5/15a e infine per il territorio sloveno a sud del Monte Traunig (Travnik) e del Monte Piccolo Mangart (Mali Mangart) fino al termine di confine 5/5; dove, rientrato sul territorio italiano, raggiunge il termine di confine 4/14 e, seguendo la stessa linea di confine, il termine 4/15, e si dirige poi, attraverso il territorio sloveno fino in cima al Monte Mangart (Mangart) (termine di confine 5 – quota 2677);
– Sella Prevala:
viene consentito il transito del confine di Stato al termine di confine 13/5 agli alpinisti e ad altri visitatori diretti alla stazione superiore della cabinovia del Monte Canin (Kanin) sul versante sloveno e al Rifugio Gilberti sul versante italiano;
– Gruppo montano del Canin:
viene consentito agli alpinisti e ad altri visitatori di percorrere il sentiero che comincia al passo tra la vetta di Ursici (Vršič) e il Monte Canin Alto (Visoki Kanin), fra i termini di confine 14/10 e 14/11, prosegue lungo la cresta, ora sul versante sloveno ora su quello italiano, varca poi il Monte Canin Alto (Visoki Kanin) e il Monte Canin Basso (Mali Kanin) fino a raggiungere a 70 m in direzione sud-est il termine di confine 15/2 (quota 2429), dove gira verso il territorio sloveno;
– Cresta del Monte Stol:
viene consentito il transito del confine di Stato fra i termini di confine 20/14 e 21/1 agli alpinisti e ad altri visitatori che intendono percorrere la cresta del Monte Stol (greben Stola) in tutta la sua lunghezza, sia sul versante sloveno sia su quello italiano;
– Valle Pradolino:
viene consentito il transito del confine di Stato al termine di confine 26/22 agli alpinisti e ad altri visitatori, ai fini della libera circolazione per il sentiero proveniente dalla direzione del Natisone (Nadiža), sotto il villaggio di Logje, attraverso la Valle Pradolino (Pradol) sul versante sloveno e fino al villaggio di Stupizza (Stupica) sul versante italiano e viceversa;
– Monte Mia:
viene consentito il transito del confine di Stato al termine di confine 28 agli alpinisti e ad altri visitatori diretti in cima al Monte Mia (Mija) e al rifugio sul versante italiano;
– Monte Mataiur:
agli alpinisti e ad altri visitatori viene consentito il libero transito del confine di Stato in cima al Monte Mataiur (Matajur), tra i termini di confine 30 e 30/1, ed il libero accesso alla chiesa a quota 1642 sul territorio italiano;
viene consentito agli alpinisti, che giungono in cima al Monte Mataiur (Matajur) dalla direzione di Idrska planina e dalla località denominata "Pod Tršco", di transitare il confine di Stato a quota 1519, tra i termini di confine 30/11 e 30/12, e di proseguire il cammino sul territorio italiano fino a quota 1642 in cima al Monte Mataiur (Matajur);
– Livek – Topolo (Topolovo):
viene consentito il transito del confine di Stato al termine di confine 34/2, al fine di agevolare le visite turistiche del villaggio di Livek sul versante sloveno e del villaggio di Topolo (Topolovo) sul versante italiano;
– Monte Colovrat:
viene consentito il transito del confine di Stato al termine di confine 34/30 e al termine 36/7, al fine di agevolare le visite turistiche della zona del Monte Colovrat (Kolovrat);
– Monte Sabotino:
agli alpinisti e ad altri visitatori, provenienti da Nova Gorica, che si dirigono sul Monte Sabotino (Sabotin) dal termine di confine 55/10b sulla strada del Sabotino (sabotinska cesta), viene consentito di transitare il confine di Stato tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana al termine 55/10 e di proseguire il cammino per il territorio italiano fino al termine di confine 55 in vetta al Monte Sabotino (Sabotin), dove presso gli scavi archeologici della chiesetta di San Valentino (Sv. Valentin) rientrano nel territorio sloveno;
viene consentito agli alpinisti e ad altri visitatori, che percorrono la cresta del Monte Sabotino (Sabotin) dal termine di confine 55 al termine 54 e in direzione opposta, di camminare alternativamente, sul versante sloveno e su quello italiano, per evitare i tratti pericolosi dovuti alla configurazione del terreno;
viene consentito agli alpinisti e ad altri visitatori, che si dirigono sul Monte Sabotino (Sabotin), per visitare gli scavi archeologici o la linea del fronte della prima guerra mondiale, prendendo la Strada del Sabotino (sabotinska cesta) da Oslavia (Oslavje) e San Mauro (Šentmaver) sul territorio italiano, di attraversare il confine di Stato fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia e viceversa ai termini 53/22, 53/38, 54 e 55;
– Kostanjevica pri Novi Gorici:
per l’accesso alla chiesa di Kostanjevica sul versante sloveno viene consentito di transitare il confine tra i termini di confine 57/26 e 57/27;
– Monti Cocusso e Jirmanec:
per l’accesso degli alpinisti e di altri visitatori alle vette dei monti Cocusso (Kokoš) e Jirmanec viene consentito di transitare il confine di Stato fra i termini di confine 79/20 e 79/31;
Articolo 3.
E' consentito di percorrere liberamente la zona compresa tra la linea di confine e gli anzidetti sentieri e di accedere a questi anche da altri punti della linea di confine, purchè compresi tra i loro punti iniziali e terminali.
Nei casi di urgente primo soccorso a persone vittime di incidenti e/o infortuni viene consentito alle squadre di soccorso (preferibilmente civili) di varcare il confine di Stato e di trattenersi sul territorio dell'altra Parte contraente, per il periodo strettamente necessario, anche senza i debiti documenti per il transito del confine di Stato previsti dall'articolo 1 del presente Protocollo. Di tale circostanza deve essere data immediata informazione agli organi competenti dell'altra Parte contraente.
I turisti dovranno essere in grado – su richiesta degli organi confinari di uno dei due Stati – di esibire, in qualsiasi momento, un documento valido per l'attraversamento della frontiera.
Tale richiesta potrà essere effettuata dagli organi sloveni in qualsiasi punto del percorso che ricada in territorio sloveno e dagli organi italiani in qualsiasi punto del percorso che ricada in territorio italiano.
Articolo 4.
Il Protocollo è corredato da carte geografiche con tracciati dei sentieri d'uso comune.
Articolo 5.
La soluzione delle eventuali divergenze in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo sarà affidata alla Commissione Mista Permanente sloveno-italiana per l'attuazione dell' Accordo di Udine.
Articolo 6.
Il presente Protocollo entra in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica delle Parti contraenti, inviata per le vie diplomatiche, dell'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni interne per l'entrata in vigore.
A partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo cessa la validità del Protocollo fra la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia e la Repubblica Italiana relativo al libero accesso alle cime dei monti Mangart e Canin, del 21 aprile 1959, succeduto dalla Repubblica di Slovenia il 31 luglio 1992.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Trieste, il 18 dicembre 2006, in duplice originale, in lingua slovena e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
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