Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o vzajemnem priznavanju vozniških dovoljenj pri njihovi zamenjavi
OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 6-18/2003, stran 610 DATUM OBJAVE: 13.3.2003
VELJAVNOST: od 6.7.2003 / UPORABA: od 6.7.2003
RS (mednarodne) 6-18/2003
Čistopis se uporablja od 6.7.2003 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.3.2026: AKTUALEN.
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU VOZNIŠKIH DOVOLJENJ PRI NJIHOVI ZAMENJAVI
1. člen
2. člen
002969/190 Lubiana, 18-11-2002
NOTA VERBALE
L’Ambasciata d’Italia in Lubiana presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia e, con riferimento al rinnovo dell’Accordo sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, ha l’onore di proporre che il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, di seguito denominate “Parti Contraenti”, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale nei rispettivi territori, convengano quanto segue:
“Articolo 1”
Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validitŕ, che sono state emesse dalle competenti Autoritŕ dell’altra Parte Contraente secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.
“Articolo 2”
La patente di guida emessa dalle Autoritŕ di una delle Parti Contraenti cessa di validitŕ ai fini della circolazione nel territorio dell’altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di trasferimento della residenza del titolare sul territorio dell’altra Parte Contraente.
“Articolo 3”
Nell’interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per “residenza” quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.
“Articolo 4”
Se il titolare della patente emessa dalle Autoritŕ di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell’altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari.
Il presente articolo non esclude l’obbligo di presentare, su richiesta dell’Amministrazione interessata, un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.
Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.
“Articolo 5”
La disposizione di cui all’art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida conseguite prima dell’acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell’altra Parte Contraente e, nel caso siano state rilasciate con validitŕ provvisoria, si applica solo per quelle patenti divenute valide in via permanente prima dell’acquisizione della predetta residenza.
Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.
“Articolo 6”
Al momento della conversione della patente di guida, l’equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo di cui costituiscono parte integrante. Gli allegati tecnici possono essere modificati dalle Autoritŕ competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.
Le Autoritŕ centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:
a) nella Repubblica Italiana: il Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri;
b) nella Repubblica Slovena: Ministero dell’Interno - Dipartimento Affari Amministrativi di Traffico.
“Articolo 7”
Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autoritŕ competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autoritŕ competenti dell’altra Parte Contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.
“Articolo 8”
Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell’entrata in vigore del presente accordo, s’informano reciprocamente sugli indirizzi delle autoritŕ centrali competenti, a cui le Rappresentanze diplomatiche dovranno inviare le patenti ritirate ai sensi dell’art. 7 ovvero le informazioni di cui ai successivi art. 9 e 10.
Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio dell’altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9.
“Articolo 9”
L’Autoritŕ competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione puň chiedere informazioni alle competenti Autoritŕ dell’altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa la validitŕ e l’autenticitŕ della patente.
Tale richiesta sarŕ inoltrata, ove necessiti, per il tramite delle Autoritŕ diplomatiche.
“Articolo 10”
L’Autoritŕ centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l’altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validitŕ, all’autenticitŕ ed ai dati in esso riportati.
“Articolo 11”
Detto Accordo, che potrŕ essere modificato per iscritto per mutuo consenso, avrŕ durata indeterminata e potrŕ essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell’avvenuta denuncia.
Qualora il Governo della Repubblica di Slovenia concordi con quanto precede, la presente Nota Verbale, con allegate le tabelle di equipollenza di cui sono parte integrante, e la Nota Verbale di risposta di eguale tenore di codesto Ministero degli Affari Esteri, costituiranno un Accordo fra i nostri Governi che entrerŕ in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente comunicate l’avvenuto espletamento delle procedure interne all’uopo previste”.
L’Ambasciata d’Italia si avvale dell’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia i sensi della sua piů alta considerazione.
All. n.2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
LUBIANA
TABELLA DI EQUIPOLLENZA
SLOVENIA ITALIA
A A
B B
C C
D D
E E
F /
G /
H /
TABELLA DI EQUIPOLLENZA
ITALIA SLOVENIA
A1 -
A A
B B
C C
D D
E E
EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA
B1 -
C1 B
D1 B
002969/190 Ljubljana, 18.11. 2002
VERBALNA NOTA
1. člen
2. člen
3. člen
4. člen
5. člen
6. člen
a)
b)
7. člen